1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono ammesse deroghe, fatti salvi i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni vigenti al fine di consentire:
a) l'acquisizione in tempi brevi, in Italia o all'estero, di materiali, armi, beni di consumo, mezzi nonché servizi necessari a partecipare all'operazione o alla prosecuzione della stessa;
b) il deposito temporaneo di materiali esplodenti, munizioni e merci pericolose, come classificate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni,
c) l'utilizzo dei vettori di trasporto civile, terrestri, navali ed aerei, anche se già impegnati contrattualmente nell'esecuzione di trasporti commerciali, previo pagamento degli eventuali indennizzi da parte dell'amministrazione dello Stato;
d) l'utilizzo, con tassi di logoramento eccezionalmente elevati, dei materiali da impiegare nell'operazione;
e) la cessione a titolo oneroso o gratuito dei materiali, armi e mezzi necessari al soddisfacimento delle esigenze connesse all'intervento;
f) l'abbandono o la distruzione dei beni, materiali, armi e mezzi di non conveniente sgombero, in base alla situazione operativa locale e al rapporto tra costo ed efficacia.