Art. 8.
(Modalità di acquisto, stoccaggio, utilizzazione, cessione e abbandono dei materiali).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono ammesse deroghe, fatti salvi i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni vigenti al fine di consentire:

          a) l'acquisizione in tempi brevi, in Italia o all'estero, di materiali, armi, beni di consumo, mezzi nonché servizi necessari a partecipare all'operazione o alla prosecuzione della stessa;

          b) il deposito temporaneo di materiali esplodenti, munizioni e merci pericolose, come classificate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni,

 

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anche in aree portuali e aeroportuali non specificamente abilitate per consentire le operazioni di imbarco e di sbarco;

          c) l'utilizzo dei vettori di trasporto civile, terrestri, navali ed aerei, anche se già impegnati contrattualmente nell'esecuzione di trasporti commerciali, previo pagamento degli eventuali indennizzi da parte dell'amministrazione dello Stato;

          d) l'utilizzo, con tassi di logoramento eccezionalmente elevati, dei materiali da impiegare nell'operazione;

          e) la cessione a titolo oneroso o gratuito dei materiali, armi e mezzi necessari al soddisfacimento delle esigenze connesse all'intervento;

          f) l'abbandono o la distruzione dei beni, materiali, armi e mezzi di non conveniente sgombero, in base alla situazione operativa locale e al rapporto tra costo ed efficacia.